Stancarsi del matrimonio non giustifica l'amante
La Cassazione conferma addebito della separazione alla moglie per aver intrapreso una relazione extraconiugale e abbandonato la casa familiare
La vicenda
La donna proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza che le aveva addebitato la separazione personale dal coniuge, per avere intrattenuto una relazione extraconiugale e abbandonato la residenza familiare senza il consenso di lui, non essendovi prova, secondo la corte di merito, della pregressa intollerabilità della convivenza, ma soltanto di una certa "stanchezza" della moglie verso la vita coniugale.
La stanchezza per la vita matrimoniale non giustifica la relazione
Inoltre, sostengono dal Palazzaccio, è vero che "l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale richiede comunque la prova, da parte di chi richiede l'addebito, del nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza" ma la stessa può essere data anche in via presuntiva, e l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi "è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione adeguata".
Da qui l'inammissibilità del ricorso e la condanna della donna anche alle spese di lite.
Cassazione, ordinanza n. 15079/2017
Lo Studio legale Giovannoni e Bettella fornisce assistenza e consulenza in materia