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Nessuna bancarotta documentale per l’amministratore cessato dalla carica


In capo all’amministratore di una società che sia cessato da tale carica non grava alcun obbligo di conservazione della documentazione contabile né un obbligo di consegna della stessa al curatore, giacché la relativa posizione di garanzia grava in via esclusiva sul soggetto che rivesta la carica di amministratore al momento della dichiarazione di fallimento. Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 21818/2017 della Suprema Corte di cassazione.


La Corte di cassazione ha annullato con rinvio una sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che erroneamente la Corte d’Appello aveva ritenuto che l’amministratore cessato dalla carica e che abbia consegnato la documentazione contabile al nuovo amministratore sia titolare di un qualche obbligo circa il controllo della stessa.

Il fatto

La Corte d'appello di Milano, confermando la decisione del Tribunale, condannava un soggetto ritenuto amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, avendo sottratto, distrutto od occultato i libri e le scritture contabili della società da lui gestita e dichiarata fallita.

In sede di ricorso per cassazione, si deduceva la contraddittorietà della motivazione laddove, da un lato, si è affermata la responsabilità dell’imputato quale extraneus del reato mentre, dall'altro, lo si era ritenuto amministratore di fatto. In secondo luogo si osservava che in dibattimento era emerso che i libri e le scritture contabili erano presenti presso la sede della società fallita e l’imputato li aveva consegnati al nuovo amministratore unico che era subentrato dopo di lui; tale circostanza non era stata affatto considerata dai giudici di merito i quali avevano erroneamente sostenuto che l'imputato avesse comunque l'obbligo di consegnare la contabilità al curatore, pur non avendo alcun ruolo all'interno della società. A questa censura, se ne ricollega uno ulteriore avente riguardo all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, posto che i giudici di merito non si erano soffermati a valutare l'esistenza del dolo specifico, in assenza del quale il reato andrebbe riqualificato in bancarotta semplice.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso annullando con rinvio la decisione impugnata.

Secondo la Corte di legittimità, la decisione impugnata si mostrava censurabile con riferimento alla ricostruzione dell’elemento oggettivo del reato in contestazione.

Infatti, secondo la Cassazione, nel caso di specie l’imputato veniva ritenuto dall’accusa quale soggetto estraneo alla gestione della società venendogli rimproverato di avere sottratto, distrutto od occultato le scritture contabili, in concorso con il successivo ed ultimo amministratore della società prima del fallimento. Sulla scorta di tale impostazione, la posizione dell’imputato andava ricostruita quale extraneus per concorso con l’amministratore nel reato proprio di questi e da ciò derivava l’operatività di un regime probatorio decisamente più oneroso per la pubblica accusa, essendo ben più pregnanti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili in capo all'amministratore di fatto piuttosto che al concorrente esterno privo di tale qualifica.

Alla luce della qualifica dell’imputato come extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, la sentenza impugnata risulta fortemente carente sotto il profilo della motivazione, in particolare non giustificando per quale ragione non varrebbe ad escludere la responsabilità dell’imputato la circostanza che quest’ultimo avesse consegnato le scritture contabili ad un nuovo amministratore. In proposito, l'unico motivo addotto a sostegno del giudizio di colpevolezza è stato ravvisato nell'interesse, in capo all’odierno imputato, a sottrarsi alle mire dei creditori, posto che i debiti erano maturati nel corso della sua gestione della società, ma nulla si dice con riguardo alla condotta che il ricorrente avrebbe posto in essere per realizzare un contributo causale rispetto al fatto addebitato.

In secondo luogo, si ricorda che l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta è il dolo specifico ("In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'articolo 216, primo comma n. 2 prima parte, l. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori": Cass. pen., sez. V, 11 aprile 2012, n. 25432; Cass. pen., sez. V, 17 dicembre 2008, n. 1137). Da ciò deriva che, quando si discuta della responsabilità per tale illecito del cosiddetto extraneus, va dimostrata la volontarietà della condotta di quest’ultimo in sostegno a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori (Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2013, n. 1706); tale profilo non è minimamente considerato nella sentenza impugnata, che da un lato non considera come non sia ravvisabile un obbligo di consegna delle scritture al curatore in capo al soggetto che sia stato amministratore della società ma sia nel frattempo cessato dalla carica e dall’altro afferma il concorso del cessato amministratore con il reato di bancarotta fraudolenta documentale con il successivo amministratore in base alla semplice constatazione dell'esistenza di un movente, vale a dire l'interesse a sottrarsi ai creditori.

Esito del ricorso:

Accoglimento del ricorso e annullamento con rinvio della sentenza impugnata

Precedenti giurisprudenziali:

Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2013, n. 1706

Cass. pen., sez. V, 11 aprile 2012, n. 25432

Cass. pen., sez. V, 17 dicembre 2008, n. 1137

Riferimenti normativi:

Artt. 216, comma 1 n. 2, 223, comma 1, Regio Decreto n. 267 del 1942

Cassazione penale, sez. V, sentenza 8 maggio 2017, n. 21818

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