Le azioni bancarie non quotate sono illiquide e rischiose come i Derivati OTC
L’investitore che acquista azioni di una banca non quotata deve essere informato, prima della conclusione dell’operazione, della difficoltà di recuperare la somma investita poiché sono titoli illiquidi, assimilabili in termini di rischiosità ai derivati OTC, che non possono essere scambiati in un mercato regolamentato, bensì tramite la stessa banca emittente o direttamente tra i suoi soci-azionisti.
Il caso
Nell’anno 2009 una risparmiatrice acquistava n. 670 azioni emesse dalla propria banca nella convinzione di aver compiuto un investimento sicuro poiché rassicurata sulla possibilità di liquidare detti titoli in un momento successivo.
Nell’anno 2014, volendo fornire alla figlia la provvista necessaria per l’acquisto di un immobile, la risparmiatrice chiedeva alla banca di poter vendere dette azioni. Questa le rispondeva tuttavia di essere impossibilitata a riacquistarle essendo necessaria l’autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza.
Sul presupposto di non aver ricevuto alcuna informazione sull’investimento in discorso e che tali azioni non fossero appropriate al suo profilo di rischio, veniva convenuta in giudizio la banca al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
La decisione
Il Tribunale di Verona ritiene la banca inadempiente ai molteplici obblighi informativi ai quali era tenuta in considerazione della particolare natura dei titoli alienati all’attrice.
Rischio di liquidità
Osserva anzitutto il Giudice che le azioni in questione sono titoli illiquidi o, per meglio dire, aventi un rischio di liquidità poiché non quotati. Quindi possono essere scambiati non già in un mercato regolamentato ma tramite la stessa banca emittente o direttamente tra i suoi soci-azionisti. Tale caratteristica, ad avviso del Tribunale, rende di per sé alquanto difficoltosa la loro monetizzazione e il recupero della somma investita.
Cosa dice la Consob?
Rammenta il Tribunale di Verona che la Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 relativa al “dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza buona fede in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi” stabilisce numerosi e assai stringenti obblighi di trasparenza ex ante a carico dell’intermediario.
Quali:
- indicare la scomposizione delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l’assunzione della posizione nel prodotto illiquido;
- indicare il valore di smobilizzo dell’investimento nell’istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato;
- inserire nel corredo di informazioni da dare al cliente il confronto con prodotti semplici, noti, liquidi, a basso rischio e di analoga durata;
- informare sulle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione.
Le azioni bancarie non quotate sono titoli illiquidi
L’attenzione del Giudice si sofferma sul fatto che la citata Comunicazione Consob qualifica come prodotti illiquidi “quelli che determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di termine ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita”. Viene inoltre ivi previsto che: “la condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati, potrebbe essere garantita anche dall’impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario”.
Tale Comunicazione elenca poi, come esempi di titoli illiquidi, le obbligazioni bancarie, le polizze assicurative a contenuto finanziario e i derivati OTC, ma, al tempo stesso, precisa che tale elencazione non ha carattere esaustivo. Reputa quindi il Tribunale che in essa possono includersi a pieno titolo anche le azioni di società bancarie non quotate, che con quei titoli condividono le caratteristiche sopra richiamate.
Limitazione allo scambio - prezzo aleatorio – derivati OTC
Ne deriva, ad avviso del Giudice, che le azioni illiquide, come quelle in esame, sono più assimilabili, con riguardo al tipo di mercato in cui vengono trattate e alle conseguenze, anche in termine di rischiosità dell’investimento, che ciò comporta, ai derivati OTC piuttosto che alle azioni quotate.
Ciò in quanto:
i) la possibilità di rivendere queste azioni dipendeva dalla individuazione di un soggetto che fosse disposto ad acquistarle, atteso che non vi erano obblighi di acquisto a carico di chicchessia, tantomeno a carico della società emittente;
ii) non vi era nessuna certezza sul prezzo di realizzo delle azioni che si sarebbe potuto ottenere e che quindi rimaneva teorico, per non dire del tutto aleatorio.
Di tutto ciò la banca, sostiene il Tribunale di Verona, avrebbe dovuto avvertire l’attrice prima della conclusione dell’operazione finanziaria in discorso, per essere messa in condizione di effettuare un acquisto perfettamente consapevole. Così non è stato violando la banca anche l’obbligo di appropriatezza derivante dall’art. 42 Reg. 16190/2007.
Il danno risarcibile
Va quantificato, per il Giudice, nell’intera somma corrisposta per l’acquisto delle azioni atteso che queste non sono negoziabili o acquistabili dalla società emittente e sono quindi, di fatto, prive di valore.
Tribunale di Verona, sez. III, 21 marzo 2017, n. 687