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Buca sul marciapiede: chi cade deve essere risarcito

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

Cass. 12 giugno 2014 n. 13364

Cass. 4 febbraio 2013, n. 3662

Cass. dicembre 2012, n. 22898

Cass. 0 ottobre 2015 n. 21212

Difformi:

Non si rinvengono precedenti


La parte attrice chiede di essere risarcita per i danni riportati a seguito di una caduta, causata da una buca presente sul manto stradale. Secondo la prospettazione attorea, l'insidia non era visibile né prevedibile, né tanto meno segnalata; né vi era alcuna interdizione al transito. A seguito della caduta, l'infortunata aveva riportato una lesione al ginocchio sinistro, riguardo al quale produce documentazione medica.

Il comune convenuto chiede la reiezione della domanda attorea, che viene, invece, pienamente accolta.

La pronuncia del Tribunale di Salerno si articola nei seguenti passaggi:

1. in primo luogo, si precisa che “La fattispecie in esame è certamente sussumibile sotto il dettato di cui all'art. 2051 c.c.”;

2. in ragione di ciò, il Tribunale esamina esclusivamente l'aspetto oggettivo dell'illecito, vista l'irrilevanza del dolo o della colpa in capo all'ente proprietario della strada. Viene richiamata, sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui il 2051 si applica anche in caso di danni derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade cittadine. In particolare, atteso che il codice della strada concede all'ente proprietario o gestore la possibilità, o meglio l'obbligo, di collocare opportuna segnaletica, si ravvisa una responsabilità di tale ente ove emerga un rapporto causale fra la inidoneità o mancanza della segnaletica ed il sinistro;

3. nel caso di specie, spiega il tribunale, “l'insita pericolosità ed insidiosità della strada” teatro della caduta era una circostanza abbondantemente provata, e nemmeno compiutamente contestata dal convenuto. Infatti i testimoni avevano confermato l'esistenza di una buca poco visibile e non segnalata, e, come precisa il Giudice, “pur usando la normale diligenza, l'utente della strada non poteva facilmente rendersi conto del pericolo, anche perché chi transita su strada pubblica non può mettersi di continuo a perlustrare ed ispezionare il manto stradale”. Una precisazione abbastanza insolita, ma indubbiamente corretta. Il Tribunale aggiunge anche, quale ulteriore circostanza rilevante, che nella specie si trattava di una “strada principale posta all'interno del perimetro cittadino” e che “l'utente, come non poteva oggettivamente vedere l'insidia, non poteva neanche prevederla”. Queste ultime affermazioni sono piuttosto forti; sembrano porre una sorta di presunzione di buono stato delle strade principali, tale, quasi, da abbassare la soglia di diligenza e di attenzione richiesta all'utente;

4. dal canto suo, il comune non era stato in grado di produrre alcuna prova a discarico, o, in altri termini, non era stato in grado di provare il caso fortuito;

5. segue la liquidazione del danno, eseguita utilizzando le consuete tabelle milanesi. Una liquidazione, va detto, eseguita in maniera molto accurata e ben motivata.

La consolidata giurisprudenza in materia di art. 2051 distingue due ipotesi: se le cose che causano il danno sono dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno; se invece si tratta di cose “inerti e visibili (marciapiedi, scale, strade, pavimenti, e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrandone la pericolosità”.

Questo tema non viene esplicitato nella sentenza in commento, ma si può ben dire che la pericolosità sia stata dimostrata: una buca invisibile e non segnalata integra sicuramente gli estremi richiesti. Insomma, per quanto si può desumere dalla sentenza, la parte attrice ha pienamente ottemperato al proprio onere probatorio, sia nell'an che ne quantum.

In compenso, la pronuncia tocca un altro tema interessante, richiamando il precedente di Cass. n. 13364/14. La responsabilità del custode, infatti, viene esplicitamente connessa alla mancanza di una adeguata segnaletica. La buca, infatti, non era segnalata. La Cassazione, a questo riguardo, aveva precisato -in maniera assolutamente condivisibile- che mentre per la manutenzione stradale possono porsi delle situazioni ragionevolmente imprevedibili, in cui non è possibile né esigibile un immediato intervento del custode (è la classica problematica dell'effettivo potere di controllo su beni compresi nel demanio stradale), ciò non vale per l'attività di apposizione e manutenzione della segnaletica stradale - artt. 37 e ss. del CdS -. Tale attività, infatti, non è soggetta a circostanze imprevedibili, e pertanto va realizzata secondo criteri di completezza ed adeguatezza per ogni tipo di strada, in ragione delle concrete caratteristiche del tratto stradale e delle effettive necessità di segnalazione. Questo vale, ovviamente, anche per la segnaletica provvisoria, quale può essere quella relativa alla buca nel marciapiede.

Toccava all'amministrazione convenuta fornire la prova liberatoria richiesta dalla norma, ossia la sussistenza di un caso fortuito, che, come noto, può essere integrato anche dal fatto dello stesso danneggiato.

Ma la parte convenuta, a quanto pare, non era in grado di produrre proprio nulla: nemmeno il verbale d'intervento dei vigili urbani, la cui produzione era stata espressamente ordinata.

La sentenza è chiara, condivisibile e ben motivata; è quasi una sentenza “paradigmatica”, per come dovrebbero essere articolate le pronunce in questa materia: massima attenzione all'elemento oggettivo ed al nesso causale da un lato, e verifica della prova liberatoria dall'altro. Questi sono gli elementi della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., e nessun altro.

Quanto alla liquidazione del danno, viene eseguita “da manuale”.

Esito del ricoso:

Accoglimento

Riferimenti normativi:

Art. 2051 c.c.

Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella è specializzato nelle cause di risarcimento danni da insidia e trabocchetto.

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