Se il pignoramento è illegittimo la banca deve risarcire il danno da stress
- Umberto Giovannoni
- 18 apr 2017
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La domanda al risarcimento dei danni subiti dal debitore per una procedura illegittima da parte del creditore o dell'Ente, può essere avanzata ai sensi dell'art. 96, comma secondo, cod. proc. civ. e presuppone perciò l'istanza di parte, nonché l'accertamento dell'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento viziato e della mancanza della normale prudenza in capo all'Agente della riscossione.
Ne consegue che, però, non sono risarcibili le insoddisfazioni costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari”. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12413 del 16 giugno 2016 in merito alla responsabilità del creditore per aver attivato una procedura illegittima.
Pertanto, quando il titolo esecutivo viene revocato a seguito di un'opposizione, perché ritenuto insussistente o illegittimo, in tal caso, non solo l'eventuale pignoramento deve essere revocato, ma al debitore che, per causa di tale pignoramento, non abbia potuto pagare i propri debiti con lo stesso o altri soggetti, è dovuto anche un risarcimento del danno (Cass. sent. n. 10518/2016).
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