Negoziazione assistita: l'adesione con mala fede e/o colpa grave comporta la condanna di una som
- Umberto Giovannoni
- 29 mar 2017
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In questa sede occorre anche valutare, ai fini della applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 4 del d.l. 132/2014, il comportamento tenuto dalla resistente nella predetta fase stragiudiziale. Infatti l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita inviato, tramite messaggio di posta certificata, in data 6 luglio 2015 dalla ricorrente alla resistente venne riscontrato dal difensore di quest’ultima, sempre tramite pec, con un messaggio, con il quale comunicò l’adesione della propria assistita alla procedura, in data 10 agosto, e quindi oltre il termine di trenta giorni fissato a tal fine dall’art. 4 comma 1 (la sospensione feriale dei termini processuali non si applica infatti alla negoziazione assistita che è una procedura stragiudiziale). A ben vedere però in questo caso non si è in presenza di un ritardo nel riscontrare l’invito a concludere l’accordo di negoziazione, che non avrebbe le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 4, ma di un vero e proprio silenzio, che, come tale, può giustificare, astrattamente, la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Infatti la predetta risposta fu redatta e sottoscritta non già dal legale rappresentante della resistente, come avrebbe dovuto essere, ma dal suo difensore senza che questi fosse munito della procura al compimento di quell’atto negoziale (nella procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta non si fa cenno a quella facoltà). Peraltro, ad avviso di questo giudice, il silenzio tenuto a fronte dell’invito a concludere la convenzione non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p..c occorrendo che tale comportamento sia anche indicativo di mala fede o di colpa grave nel resistere in giudizio. Orbene nel caso di specie appaiono sintomatiche del primo dei predetti elementi soggettivi il contegno tenuto dalla convenuta che, sebbene abbia contestato solo il quantum della pretesa di controparte, e nonostante questa, nel riscontrare la mail del 10 agosto, si fosse detta disponibile a trovare una soluzione conciliativa, a prescindere dal dato formale del mancato rispetto del termine per riscontrare l’invito, non ha assunto nessuna iniziativa conciliativa, come ben avrebbe potuto fare, formulando, ai sensi dell’art. 91 primo comma c.p.c. una proposta di pagamento di una somma determinata sulla base dei criteri da essa proposti. La somma che si stima adeguata a sanzionare tale condotta è quella pari a poco meno della metà di quella liquidata a titolo di compenso.
P.Q.M. Condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 4.200,00, oltre accessori e interessi, sulla somma imponibile, al tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dalla data della pubblicazione del presente provvedimento a quella del saldo effettivo e alle spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 2.010,00, oltre Iva e Cpa, ed euro 118,50 per rimborso contributo unificato. Visti gli art. 4, comma 1 d.l. 132/2014 e l’art. 96 terzo comma c.p.c. condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente l’ulteriore somma di euro 1.000,00.
Verona 17/11/2015 Il Giudice
Tribunale di Verona - Ordinanza del 17/11/2015