Usura: interesse corrispettivo e interesse moratorio
- Umberto Giovannoni
- 14 mar 2017
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Anche gli interessi di mora sono assoggettati alla normativa antiusura (L. 108/1996), per il “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e perché “il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge” (v. Cass. nn. 4251/1992, 5286 e 14899 del 2000, Cass. nn. 8442/2002, 5324/2003, 9532/2010, 11632/2010, 1748/2011; da ultimo Cass. nn. 350/2013 e 602 e 603/2013. In arg. v. anche Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è “plausibile l’assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati tasso-soglia);
La sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, ai fini della determinazione del tasso usurario, è una impostazione affetta da insanabili vizi logico-giuridici e ciò in relazione, tra l'altro, alla diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi, che non ne consente il mero cumulo (da ultimo, ex multis, Trib. Monza 2 luglio 2016; Trib. Spoleto 5 luglio 2016, Trib. Reggio Emilia 12 maggio 2016; Trib. Bergamo 6 dicembre 2016; Trib. Venezia 29 dicembre 2016; Trib. Spoleto 31 gennaio 2017; Trib. Ferrara 11 gennaio 2017). Difatti, il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento (nella fattispecie mai verificatosi), e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (Trib. Milano 22 maggio 2014; conf. Trib. Napoli 18 aprile 2014; Trib. Napoli 15 aprile 2014; Trib. Treviso 11 aprile 2014; Trib. Verona 30 aprile 2014, che ha qualificato "tasso creativo" quello derivante dalla sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio; Trib. Trani 10.3.2014, secondo cui la sommatoria fra il tasso debitore e quello moratorio è un errore di carattere logico oltre che giuridico; Trib. Cremona 30.10.2014).
In altri termini, poiché gli interessi corrispettivi assolvono ad una funzione, appunto, di corrispettivo cioè di compenso del vantaggio goduto dal detentore della somma di denaro, ex art. 820, comma 3, c.c., mentre gli interessi moratori esplicano una funzione di risarcimento del danno subito dal creditore per il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione, ex art. 1224 c.c., diviene pacifico che gli uni siano alternativi agli altri, nel senso che, se si applicano questi ultimi, a seguito del ritardo nell’adempimento o dell’inadempimento del debitore, non si potranno applicare i primi, a titolo di godimento della somma (Trib. Milano 28.1.2014; v. anche ABF Napoli 5877/2013 e 21/2014 nonché Collegio Coordinamento ABF 28.3.2014, n. 1875, n. 3412 14899 del 2000, Cass. nn. 8442/2002, 5324/2003, 9532/2010, 11632/2010, 1748/2011; da ultimo Cass. nn. 350/2013 e 602 e 603/2013. In arg. v. anche Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è “plausibile l’assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati tasso-soglia).