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Occorre tenere distinte la prova del credito fornita dall'istituto bancario nel procedimento monitorio da quella necessaria nel giudizio di opposizione.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca deve produrre tutti gli estratti conto relativi al rapporto rispetto al quale ha avanzato la propria pretesa creditoria. In caso contrario, come si evince dalla sentenza del Tribunale di Pescara del 6 aprile 2017 qui sotto allegata, rischia di veder revocato il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del cliente.

La prova del credito

Il giudice, infatti, ha in tale sede ricordato che occorre tenere distinte la prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio da quella necessaria nel successivo giudizio di opposizione.

Più in particolare, l'estratto ex articolo 50 TUB, ovverosia la dichiarazione unilaterale resa da un funzionario della banca, accompagnata da una certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione circa la verità e la liquidità del credito, riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo.

Invece, nel giudizio di opposizione è necessario produrre gli estratti conto, ovverosia i documenti funzionali a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo e nei quali sono indicate anche le condizioni attive e passive che la banca applica. L'estratto conto, infatti, "trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente".

Il riferimento all'invio degli estratti conto non è sufficiente

Ciò posto, il Tribunale ha precisato che, ai fini probatori, non è sufficiente il semplice riferimento all'invio degli estratti conto al cliente e al fatto che questi li abbia ricevuti e non li abbia contestati.

Infatti, l'indisponibilità di tali documenti impedisce al giudice di verificare sia le operazioni effettivamente contestate, sia le modalità con le quali sia stata determinata la posizione debitoria del correntista.

Se quindi, nonostante le argomentazioni degli opponenti in merito, l'istituto di credito omette la produzione degli estratti conto nel giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo ottenuto va revocato.

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